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Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Un efficace ed adeguato modello organizzativo e di gestione consente di tutelarsi, ai sensi del D.lgs 231, dalla condotta criminosa posta in essere da soggetti in posizione apicale. Il Modello 231 si configura come un insieme di protocolli che riduce il rischio di commettere illeciti penali essendo esso stesso uno strumento valido per consentire alle Imprese di esimersi, o divenire limitatamente responsabili, dai reati imputati ai singoli dipendenti.

Il Trust è un istituto giuridico in grado di regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale utilizzato come strumento ottimale per la circolazione della ricchezza familiare e di pianificazione fiscale data la sua più ampia flessibilità ed adattabilità alle esigenze concrete, quali, ad esempio, il mantenimento dell’unità del patrimonio e il soddisfacimento dei bisogni di soggetti deboli o incapaci.

Il credito d’imposta 4.0 rappresenta l’agevolazione riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi, materiali ed immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa. L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito della sostenibilità ambientale. Consentono l’accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa quali software coperti da Copyright, brevetti industriali, know how, piattaforme ed applicazioni grazie al Patent Box consistente in un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo in azienda di proprietà intellettuali o rilasciate in concessione a terzi.

un recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (…) analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”).

Alla luce del richiamato pronunciamento, i benefici fiscali indicati sono di fatto fruibili per tutti gli immobili a prescindere dal soggetto che materialmente li possiede.

Tale aspetto, si deve poi coniugare con le modifiche introdotte dall’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 il quale ha stabilito che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese (…) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

Alla luce delle citate indicazioni, risulta chiaro che tutte le società potrebbero sfruttare le norme ad oggi vigenti per il ripristino e la riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare, anche in assenza di un reddito imponibile da abbattere, grazie alla possibilità concessa di cedere il credito d’imposta ottenuto in luogo della detrazione.

Si rammenta, infine, che le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (salvo successive proroghe) sono tutte cedibili ex art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 “ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

Si intende l’insieme di tutte le iniziative e i piani posti in essere dal datore di lavoro aventi quale obiettivo precipuo il miglioramento delle condizioni lavorative e/o sociali del dipendente. Il concetto di welfare aziendale è frutto dell’elaborazione dottrinale e viene, generalmente, fatto coincidere con l’insieme di prestazioni che l’azienda eroga a favore del personale aziendale sotto forma di benefit o attraverso la fornitura diretta di servizi, al fine di incrementare il benessere dei lavoratori e dei loro familiari. I piani di welfare aziendale, in linea generale, concorrono pienamente a sostenere le strategie di Company branding migliorando la reputazione della società o dell’ente e, dunque, la sua capacità di attrare risorse e nuovo capitale umano.  L’adozione dei piani di welfare aziendale comporta, altresì, il conseguimento di benefici di natura economica e finanziaria per l’azienda, nonché per i lavoratori, scaturenti dall’ottenimento di importanti vantaggi fiscali e contributivi.

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